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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 30

    Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

    1. il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
    2. un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
    3. l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
    4. tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
    5. i verbali di nomina degli scrutatori;
    6. le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
    7. i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
    8. due urne del tipo descritto nell'art. 32;
    9. due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
    10. un congruo numero di matite co piative per l'espressione del voto.